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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO - Sezione Seconda - Consiglio d’Europa – Strasburgo, Francia Ricorso nr. 11929/08 Anetrini e Alessio c. Italia
Nell’interesse di Guido ANETRINI e Paola ALESSIO, ricorrenti contro la Re-pubblica Italiana, il sottoscritto difensore di fiducia rassegna alla Corte ecc.ma la seguente M E M O R I A e FORMULA ISTANZA affinché il ricorso sovraemarginato venga trattato e discusso con procedura di urgenza.
Il ricorso ad un Organo di Giustizia internazionale, quale è la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, affinché intervenga per rimuovere – o favorire la rimozione – di un grave ostacolo al libero esercizio del diritto di voto in uno dei Paesi che hanno contribuito alla sottoscrizione della Convenzione, rappresenta, all’evidenza, un fatto, per un verso, inusuale e, per altro verso, inquietante. Guido ANETRINI e Paola ALESSIO, cittadini italiani, regolarmente iscritti nelle liste elettorali della Repubblica Italiana, lamentano di essere deprivati di un diritto che costituisce il cardine delle moderne democrazie europee e protestano contro un provvedimento di legge che sovverte radicalmente il principio della sovranità popolare. Invero, a causa ed a seguito della emanazione della Legge nr. 270 del 2005 – quella, per intendersi, che lede l’articolo 3 del Protocollo addizionale alla Con-venzione Europea dei Diritti dell’Uomo -, le elezioni per il Parlamento della Re-pubblica Italiana, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, si svolgono mediante procedure che svuotano di ogni contenuto il principio secondo il quale ad ogni cittadino è assicurata libertà di scelta nella designazione dei rappresentanti del popolo, essendo esclusa ogni possibilità di indicazione della preferenza in favore di (almeno) uno tra i candidati nelle liste presentate dai partiti o dalle coalizioni in competizione. In altri termini, a mente degli articoli 1.10 e 4.6 della Legge citata, il voto si e-sprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, con divieto – pena la nullità del voto – di ogni ulteriore indicazione. Ne deriva che: 1. L’ordine di inserimento dei candidati nella lista determina, nell’ordine, la certezza, la probabilità, la possibilità di elezione, ovvero, la impossibilità della elezione medesima; 2. Nessun ruolo è riconosciuto al giudizio del cittadino elettore nella scelta di coloro che saranno eletti. Ciò che si svolge con questo sistema non è una libera elezione, ma una vera e propria ratifica delle decisioni che spettano solo al popolo; 3. Le liste elettorali sono una mera finzione, atteso che per coloro i quali – se-condo semplici calcoli demoscopici - saranno eletti, sono del tutto inutili. A maggiore riprova della gravità della situazione in atto, va aggiunto che la collocazione in lista in una posizione di rincalzo estromette, di fatto, l’interessato dal novero dai candidati. 4. La selezione dei rappresentanti del popolo nel Parlamento della Repubblica è determinata, sotto il profilo soggettivo, non già dalla scelta effettuata dai cittadini, bensì dalla designazione di coloro che redigono la lista, i quali, pertanto, sono depositari di un potere – cui non corrisponde, come sarebbe logico e giusto, alcuna responsabilità - che non ha eguali in nessuna delle moderne democrazie e che, a ben vedere, rappresenta una vera e propria eversione rispetto ai canoni stabiliti dalla Convenzione. 5. La designazione ad opera di soggetti che non hanno ruolo istituzionale e non assumono alcuna responsabilità politica di fronte al popolo sovrano determina, altresì, l’ulteriore conseguenza che gli eletti rappresentano una mera emanazione di un potere occulto legittimato da una norma inaccettabile, con eliminazione di ogni rapporto di rappresentanza tra il parlamentare ed il popolo sovrano. 6. Gli eletti, essendo debitori di una illegittima designazione, di fatto non di-spongono neppure della indispensabile indipendenza ed autonomia di pensiero e di azione rispetto a coloro che, nella sostanza, sono i loro mandanti. Il sistema costituzionale italiano, accogliendo un principio affermatosi fin dalla rivoluzione francese, esclude il c.d. vincolo di mandato dell’eletto nei confronti degli elettori. La Legge 270 del 2005 è riuscita, oltre al resto, a compromettere ciò che, mai, era stato messo in discussione, creando un vincolo, se possibile, ancora più perverso, siccome non riconducibile neppure agli interessi della frazione di corpo elettorale che si riconosce nel parlamentare eletto; 7. Del tutto paradossalmente, la legge di cui si discute si applica – e non a ca-so, soltanto alle elezioni del Parlamento. I rappresentanti del popolo nei Consigli regionali, provinciali, comunali e financo circoscrizionali sono eletti in base a norme che consentono l’espressione del voto di preferenza. Il più alto consesso assembleare che la nostra Costituzione prevede – quello in cui si assumono le decisioni che determinano le sorti della Nazione intera – è regolato da una disciplina non solo illegittima, ma anomala ed inusuale per il sistema. Viene da chiedersi quale oscura ragione possa giustificare questo mostruoso unicum normativo, che non ha eguali neppure in Italia. Sotto un profilo più strettamente giuridico, lo scrutinio di compatibilità tra l’attuale assetto normativo italiano e le norme convenzionali induce ad una ulteriore – e, forse, ancora, più inquietante – riflessione. L’articolo 3 del Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo parla espressamente di “condizioni” tali “assicurare la libera espres-sione dell’opinione del popolo nella scelta del corpo legislativo”. Ora, è di tutta evidenza che, se le parole hanno un senso ( e lo hanno sicuramente in un testo di Legge, che fa della parola lo strumento di definizione del suo contenuto), la proposizione “libera espressione … nella scelta” non può non riferirsi –anche ed essenzialmente – alla facoltà di individuare, nel novero dei candidati, coloro a cui assegnare la preferenza. La nozione di scelta, infatti, non può essere circoscritta alla mera opzione in favore di una tra le molte compagini politiche in competizione, ma deve necessariamente estendersi anche alla individuazione della persona – rectius: del candidato – che l’elettore reputa più idoneo a ricoprire il ruolo di parlamentare. A codesta ecc.ma Corte non sfuggirà l’accostamento tra i concetti di espressio-ne, che indica la manifestazione della volontà, e di scelta, che involge, invece, la selezione. Ebbene: entrambi i concetti – il primo significativamente connotato dall’attributo “libera” – sono formulati secondo una relazione tale da non lasciare spazio alcuno e si riferiscono, entrambi, al “popolo”, vale a dire, a quel soggetto di diritti che, nella Convenzione come nella Costituzione Italiana, è titolare della sovranità. Sovranità che si esprime proprio attraverso l’esercizio di un voto libero. Si noti: l’intera proposizione è strutturata in modo tale da escludere che le con-dizioni di legittimità possano dirsi integrate là dove sia prevista una riduzione dell’estensione della scelta: ciò in riferimento tanto alle modalità di espressione del voto, quanto alla facoltà di espressione del voto stesso, dovendosi intendere per libero voto soltanto quello che consente all’elettore di scegliere sia la formazione politica in cui si identifica, sia la persona da cui intende essere rappresentato. Le norme denunciate alla Corte, incontestabilmente, ledono il diritto ad esprimere un voto davvero libero e sottraggono al popolo, nella sua interezza ed in ogni suo componente, quella libertà che è la base di un sistema davvero democratico. A suffragio della suesposta argomentazione, lo scrivente indica, ed invoca, il confronto con le modalità di elezione dei rappresentati del popolo previste dalla altre Nazioni che hanno sottoscritto la Convenzione, nonché l’accostamento con le norme che, in Italia, regolano le elezioni dei consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. In altri termini: lo sfregio alla libertà del popolo italiano non ha eguali, perché colpisce proprio il “corpo legislativo”, rappresentato, in questo paese, dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, i quali, a mente dell’articolo 70 della Costituzione Italiana, esercitano “collettivamente” la funzione legislativa. Si noti: la preoccupazione degli Illustri Autori della Convenzione si è soffermata – soltanto – sul corpo legislativo, affidando alla discrezionalità delle singole Nazioni la predisposizione di eventuale analoga tutela per gli Organi Amministrativi. Anche questo non è casuale e ha un preciso significato giuridico. Il corpo legislativo, attraverso le Leggi, fissa le regole alle quali l’organo esecutivo deve attenersi, attuandole e rispettandole scrupolosamente. Il corpo legislativo, in ogni sistema democratico è diretta emanazione del popolo, mentre l’Organo Esecutivo può rappresentarne una derivazione. Il corpo legislativo, come si evince dai concetti utilizzati, ha natura assembleare, mentre l’Organo esecutivo può ridursi ad un mero collegio gerarchicamente organizzato. Se, dunque, un significato può essere attribuito all’articolo 3 del Protocollo Ad-dizionale alla Convenzione, questo non può che essere quello che riconosce l’esistenza di diritto intangibile del popolo e assicura una tutela non riducibile alle scelte che lo stesso compie. Ancora. A chi, mai, volesse domandare se il testo della norma sia conciliabile con le disposizioni vigenti nella Repubblica Italiana, si potrebbe rispondere che agli illustri estensori della Convenzione – come ai Padri Costituenti in Italia – non venne neppure il barlume di un sospetto che, un giorno, qualcuno avrebbe potuto sferrare un attacco di questa portata alle più elementari libertà democratiche. Il che significa che le norme la cui legittimità è oggetto del presente ricorso sopravanzano di gran lunga anche la più fervida delle fantasie, per attestarsi nell’area politica e costituzionale riservata all’autoritarismo antidemocratico. Senza mezzi termini, la spoliazione compiuta è un fatto che non può in alcun modo essere tollerato, perché evoca un passato nel quale si auspicava l’Italia non sarebbe ricaduta e dal quale i cittadini credevano di essersi definitivamente affrancati. E se anche – ma sarebbe giuridicamente insostenibile – qualcuno volesse replicare che il sacrificio di democrazia è fatto in nome di una chimerica governabilità, non si potrà non osservare che, intanto, si può governare democraticamente e secondo le Leggi e, in secondo luogo, che se la governabilità è raggiunta a prezzo della democrazia non di stabilità si deve parlare, ma di assetto costituzionale autoritario. Ovvia la conclusiva considerazione che tanto il primo quanto il secondo argomento confermano ulteriormente l’esistenza di un conflitto insanabile tra le norme denunciate e l’articolo 3 del protocollo addizio-nale della CEDU. In discussione non è il sistema elettorale adottato – nel più perfetto stile italico, fatto di indecisioni, ripensamenti e revisionismo illogico -, ma la sua deforma-zione strumentale, in vista del perseguimento di uno scopo tanto illecito quanto illiberale. Emanata sulla scorta di necessità contingenti, la legge 270 del 2005 ha reintrodotto in Italia il sistema proporzionale. Ciò ha fatto, tuttavia, ribaltando – ma sarebbe meglio dire: calpestando – i diritti dei cittadini, ai quali non è più riconosciuta la facoltà di operare quella scelta che, invece, in ogni sistema democratico costituisce diritto intangibile di ogni elettore. Sotto accusa, dunque, non è il sistema proporzionale a turno unico, ma ben altro. Quale che sia, infatti, il modello elettorale di riferimento – proporzionale puro, maggioritario, misto; a turno unico o a doppio turno; francese, tedesco, spagnolo, olandese, inglese -, nessun Paese civile assegna ad una oligarchia priva di ogni responsabilità la designazione anticipata dei membri del Parlamento. Il sistema maggioritario esalta il confronto diretto tra i contendenti, costretti ad esporre chiaramente al popolo sovrano le loro intenzioni ed i loro programmi. Anche nel sistema proporzionale, i candidati sono indotti a raccogliere il consenso degli elettori. In nessun sistema, ed in nessun regime democratico, però, è dato di sapere anticipatamente quali saranno i candidati eletti. Forse, se qualche parola può essere spesa al riguardo, il sistema proporzionale si presta maggiormente a colpi di mano come quello descritto, perché possiede caratteristiche di maggiore elasticità, suscettibili di più consistenti manipolazioni. In ogni caso, si ribadisce che la responsabilità – visto che di responsabilità grave si tratta – non è del modello elettorale, ma di chi lo ha strumentalmente manipolato e di chi insiste nel tenere in vita una legge che offende i principi della democrazia ( e pretende che gli Italiani si rechino al voto ratificandone le scelte). Ciò significa – come se non bastasse - che chi detiene il perverso potere di de-signazione è libero di formare le liste anteponendo le persone che gli assicura-no maggiore sottomissione, che gli sono più gradite, ovvero che lo ricompensa-no maggiormente. Il Parlamento della Repubblica Italiana controlla, attraverso il voto di fiducia, l’azione del Governo. Viste le condizioni in cui si vota in questo Paese, è lecito presumere che l’esecutivo sarà sostenuto o sfiduciato sulla scorta di valutazioni che risentono inevitabilmente della procedura di elezione dei parlamentari. Non basta. Il potere di selezione dei parlamentari è, altresì, potere di condizio-namento della politica nazionale e produce una preoccupante contrazione del potere di garanzia assegnato al Presidente della Repubblica, garante della le-galità costituzionale. La democrazia è, prima di tutto, responsabilità, assoggettamento a controllo, ri-cerca del consenso e formazione di maggioranza. I parlamentari eletti secondo il modello vigente in Italia non assumono alcuna responsabilità individuale verso il popolo, ma si rifugiano dietro le indecifrabili scelte del partito o della coalizione. In altri termini, e per dirla chiaramente: il peggiore tra tutti i parlamentari, quand’anche avesse manifestato il suo disprezzo verso la democrazia, avrebbe comunque la certezza di essere rieletto se fosse inserito in capo alla lista del suo partito. V’è di più. Le conseguenze perverse di questa legge non si esauriscono nel momento della elezione, ma si protraggono nel tempo e condizionano l’intera vita democratica del nostro Paese. Se, ancora e per concludere, si pensa al fatto che – in assoluto spregio alle norme della Costituzione italiana – i partiti e le coalizioni politiche si presentano agli elettori indicando un candidato “premier”, mentre la Costituzione parla di ben altro, è agevole cogliere la gravità e la portata del vulnus alla libertà ed alla democrazia che si è – speriamo non irrimediabilmente – determinato nel nostro Paese. Per queste ragioni, i ricorrenti si sono rivolti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: per chiedere che in Italia sia ristabilita la democrazia. La richiesta è rivolta direttamente alla Corte perché – com’è ovvio e comprensi-bile – le leggi elettorali non sono assoggettate ad alcun ricorso giudiziario: sol-tanto le Camere possono giudicare della legittimità della elezione dei loro membri e della loro stessa legittimità. Il ricorso è inoltrato alla Corte, poi, perché il cittadino elettore, il quale crede nel-la democrazia e rifugge da strumenti di protesta illegali, non può che rivolgersi ad un Giudice terzo ed imparziale, che possa valutare la situazione e disponga del potere di intervento. I ricorrenti sono semplici cittadini, allarmati per la deriva autoritaria imboccata – nel silenzio delle istituzioni ( complice la maggioranza della Stampa, che si limita ad ironizzare su quello che appare un vero e proprio attentato ai diritti fondamentali dell’Uomo) – e preoccupati per la inarrestabile erosione delle libertà democratiche. Nondimeno, essendo cittadini, non accet-tano di essere ridotti al rango di sudditi, in un sistema nel quale il potere è ap-pannaggio di pochi e sfugge al controllo democratico. Il 13 ed il 14 aprile prossimi, in Italia, si svolgeranno le elezioni politiche: il nuo-vo Parlamento della Repubblica, quindi, sarà eletto con le regole descritte. La situazione, dunque, riveste carattere di urgenza ed impone un intervento immediato. Per questo motivo, i ricorrenti, a mezzo dello scrivente difensore, chiedono che la Corte ecc.ma voglia disporre che il ricorso come sopra rubricato venga assegnato con urgenza per la decisione: per evitare che, all’offesa subita, non debba aggiungersi un ulteriore danno, le cui conseguenze ricadrebbero su tutti i cittadini di questa Repubblica, cancellandone quello spirito democratico che le ha consentito di iscriversi al gruppo delle grandi democrazie europee. Con osservanza, Torino, 17 marzo 2008
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